REPUBBLICA ITALIANA GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO – VENERDÌ 13 APRILE 2007 – N. 16
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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO E DELLA PESCA
DECRETO 22 marzo 2007. Determinazione del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, dovuto ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, per il biennio 2007-2008.
L’ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L’ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45; Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; Visto il D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive leggi di coordinamento; Visto l’art. 21, comma 1, della legge regionale n. 36 del 23 maggio 1991, che prescrive che la misura del contributo per l’attività revisionale dovuto dalle società cooperative per effetto della disposizione di cui all’art. 8 del sopra citato D.L.C.P.S. n. 1577, sia determinata, all’inizio di ogni biennio, con decreto di questo Assessorato; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 15 e 20; Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, la quale all’art. 33, comma 2, dispone che il contributo, come sopra determinato, sia posto a carico degli enti cooperativi solo per il 50%, rimanendo l’altra metà a carico di questo Assessorato; Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 21 della legge regionale n. 36/91, il quale prescrive che il contributo per l’attività revisionale non debba superare quello fissato in sede nazionale dal competente Ministero; Visto il decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca n. 2215/1S del 30 luglio 2003 e le motivazioni in esso enunciate per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, per il biennio 2003-2004; Visto il decreto dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca del 24 maggio 2005 e le motivazioni in esso enunciate per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, per il biennio 2005-2006; Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006, pubblicati nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32/2007; Ritenuto opportuno, nelle more dell’emanazione di un provvedimento legislativo che, modificando la sopra citata legge n. 36/91, introduca, in analogia a quanto disposto in sede ministeriale, anche il fatturato degli enti cooperativi da considerare come terzo parametro posto a base della determinazione dei contributi di che trattasi, determinare, per il biennio 2007-2008 e comunque sino al verificarsi della suddetta condizione, la misura del contributo dovuto per spese alle revisioni; Sentita la commissione regionale per la cooperazione, che si è espressa in senso conforme nella seduta del 20 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1
Il contributo per le spese relative alle ispezioni, dovuto ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, viene fissato nella misura sotto indicata: a) enti cooperativi con numero dei soci non superiore a 100 o un capitale sociale versato non superiore a E 258,23: E 260,00; b) enti cooperativi con numero dei soci superiore a 100 e non superiore a 500 o un capitale versato superiore a E 258,23 e non superiore a E 1.032,91: E 630,00; c) enti cooperativi con numero di soci superiore a 500 o un capitale versato superiore a E 1.032,91: E 1.250,00. d) per le banche di credito cooperativo sino a 980 soci E 1.900,00 ; da 981 a 1680 soci E 3.600,00; oltre 1681 soci E 6.400,00. Per le cooperative di cui alle lettere a), b) e c) iscritte nel registro delle imprese nel corso del biennio 2007-2008 e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento, il contributo è fissato nella misura minima di E 260,00. Per le banche cooperative di cui alla superiore lettera d) che risultano pure iscritte nel registro imprese nel biennio 2007-2008 il contributo è fissato nella misura minima di E 1.900,00. Su tale importo dovranno essere applicate le maggiorazioni di cui all’art. 2.
Art. 2
I contributi così determinati sono aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettati ad ispezione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Per gli enti iscritti all’albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, il predetto aumento del 50% non è applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano mai avviato o realizzato, un programma edilizio. I contributi determinati ai sensi dell’art. 1 sono aumentati del 30% per le cooperative sociali assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti all’art. 1 prevale quello riferibile alla fascia più alta. Il contributo dovrà essere versato entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Per le cooperative costituite nel corso del biennio 2007-2008 il termine di cui sopra decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, il cui ufficio provvederà anche ad informare, al fine dell’aggiornamento dello schedario, il servizio competente dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, dell’avvenuta nuova iscrizione. Su tale importo verranno applicate le maggiorazioni previste nel presente articolo.
Art. 3
Ai sensi del comma 3 dell’art. 21 della legge regionale n. 36/91, modificato dal comma 2 dell’art. 33 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, il contributo di cui agli articoli precedenti è a carico delle cooperative di cui alle lettere a), b) e c) del presente decreto per il 50% e per il restante 50% rimane a carico di questo Assessorato. Come disposto dall’art. 20, comma c), della legge n. 59/92, i contributi determinati ai sensi dei precedenti artt. 1 e 2 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e tale importo deve essere versato sul conto corrente postale n. 11854015 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo. Le cooperative aderenti ad una delle associazioni nazionali di tutela, assistenza e rappresentanza del movimento cooperativo devono versare la quota parte loro spettante alle rispettive associazioni. Le cooperative non aderenti ad alcuna delle associazioni riconosciute devono versare la quota parte dovuta nel cap. 4481/01 dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione, tramite la Cassa regionale del Banco di Sicilia. Per le cooperative che ritardano od omettono il pagamento si provvederà alla riscossione coatta tramite ruoli senza diffida ad adempiere. Nei loro confronti verranno applicate le penalità stabilite dall’art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come modificato dall’art. 42 della legge 12 dicembre 2003, n. 273.
Art. 4
L’ente cooperativo può ricorrere avverso la misura di contributo accertato a suo carico, anche da parte delle associazioni nazionali e regionali a cui aderisce, all’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, dipartimento cooperazione, chiedendone il riesame della somma posta a carico. L’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, sentite le parti, decide entro 90 giorni. La presentazione del ricorso non sospende i termini di pagamento.
Art. 5
Le province, i comuni, le camere di commercio, le aziende sanitarie locali, gli enti sottoposti al controllo della Regione e le amministrazioni pubbliche in genere, prima di rilasciare certificazioni, intraprendere rapporti di lavoro, concedere contributi o sussidi, stipulare convenzioni ecc. con enti cooperativi, dovranno accertare che gli stessi per il biennio in corso abbiano regolarmente versato il contributo di revisione previsto dal presente decreto e che siano in possesso del certificato di revisione di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 220/2002, rilasciato dall’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca per le non aderenti, o dell’attestato di revisione, rilasciato dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute, a cui aderiscono.
Art. 6
Nel caso in cui l’ente cooperativo, non aderente alle associazioni di rappresentanza, abbia necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici o di altri requisiti richiesti per il godimento di agevolazioni, contributi, sussidi o qualunque atto in genere e non dispone del certificato di revisione, nelle more di un adeguamento del numero dei revisori di questo Assessorato previsto nel decreto n. 37/Gab/2006 e nelle more della stipula di una convenzione con le associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, per la revisione anche degli enti cooperativi non aderenti, la certificazione prevista dall’art. 5 del decreto legislativo n. 220/2002, può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal presidente dell’ente medesimo con le indicazioni previste all’art. 6 del citato decreto legislativo n. 220/2002 ed asseverata da un revisore contabile esterno o da un revisore iscritto all’elenco di cui al decreto n. 37/Gab/2006, con la qualifica di ispettore, ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002. Copia della dichiarazione del presidente dell’ente cooperativo, provvista di asseverazione, dovrà essere trasmessa all’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, che avvierà le procedure di revisione. La dichiarazione asseverata produce effetto sino alla emanazione della certificazione rilasciata a seguito di revisione e comunque non oltre il periodo di riferimento. Il costo dell’asseverazione non può superare la quota parte del contributo dovuto dalla cooperativa.
Art. 7
Gli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciuti, potranno accedere ai contributi e sussidi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, previa dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, da inoltrare al competente Assessorato entro il 30 giugno successivo alla conclusione di ciascun biennio, attestante l’avvenuta revisione, nei termini previsti, di almeno il 90% degli enti cooperativi ad essi aderenti, di cui dovrà essere fornito l’elenco all’inizio di ogni biennio, anche in supporto informatico. Per le rimanenti cooperative aderenti, la revisione dovrà essere completata e trasmessa entro il semestre successivo e il relativo attestato produce effetti solo per il periodo a cui si riferisce. Vengono considerati revisionati, solo ai fini del presente articolo, anche gli enti cooperativi per i quali, non essendo stata possibile la revisione ordinaria, sia stata trasmessa al competente Assessorato la proposta di sanzione nei termini di cui al decreto legislativo n. 220/2002.
Art. 8
Le certificazioni e le attestazioni previste all’art. 5 del decreto legislativo n. 220/2002, sono valide e producono effetti sino al trimestre successivo della loro naturale data di scadenza, per le cooperative soggette a revisione annuale, sino al semestre successivo, della loro naturale data di scadenza, per le cooperative soggette a revisione biennale.
Art. 9
Il presente decreto sarà inviato all’organo di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Palermo, 22 marzo 2007.
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca in data 29 marzo 2007 al n. 147. (2007.14.939)